1. Dopo l'articolo 268 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 268-bis. - (Deposito e acquisizione dei verbali e delle registrazioni). - 1.
a) di esaminare gli atti depositati e quelli custoditi nell'archivio riservato;
b) di ascoltare le registrazioni, ivi comprese quelle custodite nell'archivio riservato;
c) di indicare specificamente al giudice le conversazioni non depositate delle quali chiedono l'acquisizione, enunciando le ragioni della loro rilevanza;
d) di indicare specificamente al giudice le conversazioni depositate che ritengono irrilevanti o di cui è vietata l'utilizzazione.
5. Scaduto il termine di cui al comma 2, il giudice, sentite ove necessario le parti senza formalità, dispone con ordinanza non impugnabile l'acquisizione delle conversazioni che ritiene rilevanti e di cui non è vietata l'utilizzazione. Il
Art. 268-ter. - (Trascrizione delle registrazioni). - 1. Il giudice dispone perizia per la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite. Al termine delle operazioni i verbali e le registrazioni utilizzate per lo svolgimento dell'incarico sono immediatamente restituiti al pubblico ministero e sono custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268. È vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente persone, fatti o circostanze estranei alle indagini. Il giudice dispone che i nominativi o riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni, ove ciò non rechi pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede.
2. Le trascrizioni delle registrazioni e le stampe sono inserite nel fascicolo del dibattimento a norma dell'articolo 431.
3. Delle trascrizioni e delle stampe i difensori possono estrarre copia, anche su supporto informatico.
Art. 268-quater. - (Utilizzo delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari). - 1. Il pubblico ministero, anche prima della chiusura delle indagini preliminari, al fine di presentare le sue richieste al giudice, può disporre la trascrizione delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche per riassunto, ad opera della polizia
a) la stampa dei dati relativi alle intercettazioni, che deve essere in ogni caso corredata dall'annotazione del numero delle pagine stampate;
b) la trasmissione dei dati relativi alle intercettazioni su supporti informatici e cartacei o per via telematica, che deve essere in ogni caso corredata dall'annotazione degli estremi della destinazione, degli utenti, del giorno e dell'ora di trasmissione e ricezione.
Art. 268-quinquies. - (Ascolto e acquisizione di conversazioni disposti dal giudice). - 1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare il giudice, ai fini della decisione da adottare, può sempre disporre anche d'ufficio l'esame dei verbali e l'ascolto delle registrazioni
Art. 268-sexies. - (Avviso a persone non indagate). - 1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il pubblico ministero dà avviso in piego chiuso ai soggetti titolari delle utenze in ordine alle quali è stata disposta intercettazione delle comunicazioni telefoniche o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, diversi da quelli nei confronti dei quali si procede e che non risultino indagati in procedimenti connessi o collegati, dell'avvenuta intercettazione.
2. L'avviso contiene la mera notizia dell'avvenuta intercettazione, la durata e il numero della utenza intercettata, nonché l'indicazione della facoltà di chiedere la distruzione anticipata delle registrazioni ai sensi dell'articolo 269, comma 2.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:
a) nei casi in cui si procede per i reati indicati agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del presente codice, nonché per i reati di cui agli articoli 600-ter e 600-quinquies del codice penale;
b) se dagli atti di indagine risulti che l'utenza è stata comunque utilizzata da persone sottoposte ad indagine ovvero da indagati in procedimenti connessi o collegati;
c) se taluna delle conversazioni intercettate sulle utenze di cui al comma 1 sia stata acquisita al procedimento».